Art. 14
(Attivitā operative in materia di profilassi veterinaria
obbligatorie e volontarie)
Per assicurare il servizio per l' esecuzione delle profilassi obbligatorie pianificate stabilite dall' autoritā sanitaria statale o dalla Regione e delle profilassi a carattere volontario, ciascuna Unitā sanitaria locale, nel caso non possa provvedervi con i propri veterinari, affida appositi incarichi ai medici veterinari iscritti all' Albo professionale.
L' attivitā dei veterinari di cui al presente articolo č programmata e coordinata del settore preposto all' assistenza, profilassi e vigilanza veterinaria dell' Unitā sanitaria locale.
I medici veterinari incaricati sono compensati sulla base delle vigenti tariffe.