Art. 1
Per le finalitā previste dal
Capo IV della legge regionale 27 novembre 1967, n. 26, e successive modificazioni ed integrazioni, č autorizzata la spesa complessiva di lire 2.500 milioni per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 1.000 milioni per l' esercizio 1981.
La predetta spesa di lire 2.500 milioni, di cui lire 1.000 milioni per l' esercizio 1981, fa carico al capitolo 8602 - istituito ai sensi del
terzo comma dell' articolo 6 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12 - dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 2.500 milioni per il piano, di cui lire 1.000 milioni per l' esercizio 1981.
Al predetto onere di lire 2.500 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 (Rubrica n. 3 - Partita n. 65 - dell' elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).