﻿<html xmlns:nir="http://www.normeinrete.it/nir/2.1/" xmlns:dsp="http://www.normeinrete.it/nir/disposizioni/2.1/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><head><META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><title></title></head><body style="font-family:decima; font-size: 1.2em;"><p>Legge regionale 29 giugno 1981

      , n. 40 - TESTO VIGENTE dal 20/05/1988</p><p style="text-align: justify;"><strong>Proroghe ed integrazioni alle leggi regionali: 16 gennaio 1981,  n.  2,  concernente  'Norme  straordinarie   per   la soppressione degli enti ospedalieri e di altri  enti  ed  il trasferimento delle relative gestioni alle Unità  Sanitarie Localì e 3 giugno 1981, n.  35,  concernente  'Promozione e riordino  di  servizi  e   interventi   in   materia   socio - assistenziale.'</strong></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   1</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">Il secondo e il terzo comma dell' articolo 1 della  legge regionale  16  gennaio  1981,  n.  2,  sono  sostituiti  dai seguenti:<p style="text-align: justify;">&lt;&lt;  Il trasferimento di cui  al  comma  precedente  ha  luogo gradualmente, a decorrere dal 1 luglio 1981, e deve  essere compiuto entro il 1 gennaio 1982.</p><p style="text-align: justify;">Con la stessa gradualità e secondo le medesime modalità si  provvede   altresì   allo   scioglimento   degli   Enti ospedalieri e degli organi  a  amministrativi  dei  Consorzi socio - sanitari di cui alla  legge  regionale  12  dicembre 1972, n.  58.</p><p style="text-align: justify;">Qualora non sia avvenuta   l' elezione  del  Comitato  di gestione o del  Presidente   dell' Unità  Sanitaria  Locale entro il 90 giorno della  proclamazione  degli  eletti,  il Presidente  della  Giunta  regionale,  previa  deliberazione della Giunta stessa, nomina un Commissario straordinario che si sostituisce nelle attribuzioni di competenza degli organi non eletti.</p><p style="text-align: justify;">Il Commissario provvederà,  altresì,  agli  adempimenti relativi all' elezione dei nuovi organi entro il termine  di scadenza del mandato, fissato  nel  decreto  del  Presidente della Giunta regionale.</p><p style="text-align: justify;">In sede di  prima  applicazione  il  decreto  di  cui  ai precedenti commi sarà emesso entro 15 giorni dalla data  di entrata in vigore della presente legge.</p><p style="text-align: justify;">Qualora, nonostante la  gestione  commissariale,  non  si addivenga alla elezione  del  Comitato  di  gestione  o  del Presidente dell' unità Sanitaria  Locale,  si  provvede  ai sensi dell' articolo 2 della  legge  regionale  10  novembre 1980, n.  60, &gt;&gt;.</p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   2</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">In attesa del trasferimento ai sensi  dell' articolo  61, lettera b), della legge 23 dicembre  1978,  n.  833,  talune unità del personale trasferendo al servizio  sanitario,  di cui agli articoli 5 e 7 della legge  regionale  8  settembre 1980, n.  50 e successive modifiche ed integrazioni, possono essere utilizzate in via provvisoria e per tempo determinato presso le Unità  Sanitarie  Locali,  previo  assenso  delle Amministrazioni  di   appartenenza   e   parere   vincolante dall' Assessorato della Sanità, per le necessità  di primo avvio degli Uffici e dei settori delle medesime, qualora  ne vengano motivate le eccezionali esigenze.</p></p><a name="art3"></a><p style="text-align: center;"><strong>Art.   3</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(1)</span></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Articolo abrogato da art. 31, comma 2, L. R. 33/1988</p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   4</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">La presente legge entra in vigore  il  giorno  della  sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.</p></p></body></html>