<< Il trasferimento di cui al comma precedente ha luogo gradualmente, a decorrere dal 1 luglio 1981, e deve essere compiuto entro il 1 gennaio 1982.
Con la stessa gradualità e secondo le medesime modalità si provvede altresì allo scioglimento degli Enti ospedalieri e degli organi a amministrativi dei Consorzi socio - sanitari di cui alla
legge regionale 12 dicembre 1972, n. 58.
Qualora non sia avvenuta l' elezione del Comitato di gestione o del Presidente dell' Unità Sanitaria Locale entro il 90 giorno della proclamazione degli eletti, il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, nomina un Commissario straordinario che si sostituisce nelle attribuzioni di competenza degli organi non eletti.
Il Commissario provvederà, altresì, agli adempimenti relativi all' elezione dei nuovi organi entro il termine di scadenza del mandato, fissato nel decreto del Presidente della Giunta regionale.
In sede di prima applicazione il decreto di cui ai precedenti commi sarà emesso entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.