Dopo l' ultimo comma dell'
articolo 5 della legge regionale 18 agosto 1980, n. 42, č introdotto il seguente comma:
<< Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche a tutte le pratiche giā istruite o liquidate alla data di entrata in vigore della presente legge, comprese quelle definite dall' ex Servizio autonomo dell' economia montana. >>.