Art. 5
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 viene istituito al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 9 - Categoria XI - il capitolo 8372 con la denominazione: << Contributi una tantum ai Comuni, loro Consorzi, ed alle Comunità montane, nonché agli altri Consorzi previsti dall'
articolo 6, secondo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive integrazioni e modificazioni, e dall'
articolo 5, secondo comma, della legge 24 dicembre 1979, n. 650, per le opere indicate dall'
articolo 3 della legge regionale n. 68 del 29 dicembre 1976, da utilizzarsi per interventi urgenti nei limiti e per gli effetti della
legge 8 agosto 1977, n. 546 >> e con lo stanziamento di lire 4.000 milioni per l' esercizio 1981.
Al predetto onere di lire 4.000 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 (Rubrica n. 3 - Partita n. 20 - dell' elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).