Art. 4
Gli oneri previsti dal precedente comma fanno carico al capitolo 8344 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 8.000 milioni per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 1.000 milioni per l' esercizio 1981.
Al predetto onere complessivo di lire 8.000 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 (Rubrica n. 3 - Partita n. 21 - dell' elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).
In relazione al disposto del precedente articolo 1, la denominazione del capitolo 8344 dello stato di previsione della spesa del piano e del bilancio citati viene così modificata: << Contributi una tantum ai Comuni, loro Consorzi, ed alle Comunità montane, nonché agli altri Consorzi previsti dall'
articolo 6, secondo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive integrazioni e modificazioni, e dall'
articolo 5, secondo comma, della legge 24 dicembre 1979, n. 650, per le opere indicate dall'
articolo 3 della legge regionale n. 68 del 29 dicembre 1976 >>.