Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Articolo 15 bis aggiunto da art. 9, primo comma, L. R. 50/1983
2 Articolo 15 ter aggiunto da art. 9, primo comma, L. R. 50/1983
3 Integrata la disciplina della legge da art. 66, comma 1, L. R. 18/1996
4 Integrata la disciplina della legge da art. 69, comma 1, L. R. 18/1996
5 Legge abrogata da art. 180, comma 1, L. R. 2/2002 . L'Azienda regionale per la promozione turistica, istituita con la presente legge, e' soppressa a decorrere dall' 1 marzo 2003 ai sensi dell'articolo 172, comma 1, della medesima legge regionale.
6 L'azienda regionale per la promozione turistica, istituita con la presente legge, e' soppressa a decorrere dal 2 marzo 2003 ai sensi dell'art. 172, comma 1 della L.R. 2/2002 cosė come sostituito dall' art. 9, comma 8, della L.R. 13/2002.