Legge regionale 07 maggio 1981 , n. 25 - TESTO VIGENTE dal 07/05/1981

Rifinanziamento e modificazioni della legge regionale 4 maggio 1978, n. 33, riguardante interventi regionali per agevolare la realizzazione di municipi e cimiteri.

Art. 5

Per le finalità previste dall' articolo 2 della legge regionale 4 maggio 1978, n. 33, e dall' articolo 2 ter della legge regionale 4 maggio 1978, n. 33, come inserito con l' articolo 3 della presente legge, è autorizzata, per l' esercizio 1981, la spesa di lire 1.000 milioni.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 viene istituito al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 9 - Categoria XI - il capitolo 8348 con la denominazione: << Contributi una tantum per la costruzione, la sistemazione, il rifacimento, la ristrutturazione, l' ampliamento ed il completamento di municipi, nonché di cimiteri e dei relativi impianti complementari >> e con lo stanziamento di lire 1.000 milioni per l' esercizio 1981.

Al predetto onere di lire 1.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 (Rubrica n. 3 - Partita n. 25 - dell' elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).