Legge regionale 07 maggio 1981, n. 25 - TESTO VIGENTE dal 07/05/1981

Rifinanziamento e modificazioni della legge regionale 4 maggio 1978, n. 33, riguardante interventi regionali per agevolare la realizzazione di municipi e cimiteri.
Art. 1
 
All' articolo 1 della legge regionale 4 maggio 1978, n. 33, la lettera b) è così sostituita:
<< b) la costruzione, l' ampliamento, la sistemazione, la ristrutturazione, il rifacimento ed il completamento di cimiteri nonché dei relativi impianti complementari; >>

Art. 4
 
Per le finalità previste dall' articolo 1 e dall' articolo 2 ter della legge regionale 4 maggio 1978, n. 33, il primo come modificato dall' articolo 1 ed il secondo inserito con l' articolo 3 della presente legge, è autorizzato nell' esercizio 1981 l' ulteriore limite di impegno di lire 250 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 250 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1981 al 2000.
L' onere di lire 750 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 250 milioni relativi all' annualità autorizzata per l' esercizio 1981, fa carico al capitolo 8347 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 750 milioni per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 250 milioni per l' esercizio 1981.
All' onere complessivo di lire 750 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 (Rubrica n. 3 - Partita n. 26 - dell' elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).
Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1984 al 2000 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.
In relazione al disposto del precedente articolo 1, la denominazione del capitolo 8347 viene così modificata: << Contributi annui costanti per la costruzione, la sistemazione, il rifacimento, la ristrutturazione, l' ampliamento ed il completamento di municipi, nonché di cimiteri e dei relativi impianti complementari >>.