Legge regionale 23 aprile 1981 , n. 21 - TESTO VIGENTE dal 19/02/2015

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 settembre 1964, n. 2 e successive modificazioni.

Art. 9

Le spese derivanti dall' attuazione della presente legge fanno carico al capitolo 1 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981 - 1983 e del bilancio per l' esercizio 1981, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità: quelle relative agli esercizi successivi graveranno sul corrispondente capitolo del bilancio regionale di detti esercizi.