Legge regionale 23 aprile 1981 , n. 21 - TESTO VIGENTE dal 19/02/2015

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 settembre 1964, n. 2 e successive modificazioni.

Art. 1

Il primo comma dell' articolo 2 della legge regionale 9 settembre 1964, n. 2 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

<< La misura dell' indennità di presenza di cui all' articolo 19, secondo comma, dello Statuto speciale della Regione è fissata, con deliberazione dell' Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, in un importo che non superi il 5% delle competenze mensili lorde spettanti ai membri del Parlamento nazionale in base agli articoli 1 e 2 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261. In ogni caso l' importo complessivo mensile lordo non potrà superare il 70% di dette competenze. >>.