<< L' ammontare mensile dell' indennità di presenza può, con deliberazione dell' Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, essere stabilito, anche in misura forfettaria costante entro il limite massimo del 70% delle competenze mensili lorde di cui al comma precedente, spettanti ai membri del Parlamento.
Per ogni giornata di assenza ingiustificata dalle sedute del Consiglio o delle Commissioni permanenti verrà operata, con deliberazione dell' Ufficio di Presidenza, una trattenuta pari ad un trentesimo della predetta indennità mensile forfettizzata. >>.