<< La misura dell' indennitā di presenza di cui all' articolo 19, secondo comma, dello Statuto speciale della Regione č fissata, con deliberazione dell' Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, in un importo che non superi il 5% delle competenze mensili lorde spettanti ai membri del Parlamento nazionale in base agli articoli 1 e 2 della
legge 31 ottobre 1965, n. 1261. In ogni caso l' importo complessivo mensile lordo non potrā superare il 70% di dette competenze. >>.