<< Può inoltre essere iscritto, con le modalità di cui al precedente comma, nei ruoli nominativi regionali il personale in posizione di comando, distacco o assegnazione presso gli Enti di cui alla predetta lettera C) - con esclusione di quello addetto ai servizi socio - assistenziali - da data non successiva a quella di entrata in vigore della
legge 23 dicembre 1978, n. 833, purché di ruolo alla data di cui al precedente primo comma presso uno degli Enti facenti parte del Consorzio interessato, e ancorché ivi non addetto ai servizi sanitari. >>.