Legge regionale 11 febbraio 1981, n. 8 - TESTO VIGENTE dal 11/02/1981

Modificazione della legge regionale 21 luglio 1976, n. 33 recante norme per il reperimento di aree da destinare ad interventi edilizi urgenti nei comuni colpiti dal sisma del maggio 1976 nonché norme in materia di espropriazione per pubblica utilità.
Art. 4
 
I Comuni possono acquisire, anche mediante espropriazione, le aree adibite a deposito di materiali di risulta di cui all' articolo 2, lettera c), della legge regionale 21 luglio 1976, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni. L' Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere la spesa che i Comuni a tal fine sono tenuti ad assumere.