I Comuni possono acquisire, anche mediante espropriazione, le aree adibite a deposito di materiali di risulta di cui all'
articolo 2, lettera c), della legge regionale 21 luglio 1976, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni. L' Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere la spesa che i Comuni a tal fine sono tenuti ad assumere.