Legge regionale 24 gennaio 1981 , n. 7 - TESTO VIGENTE dal 31/08/2007

Norme sulle procedure della programmazione regionale e istituzione di organismi collegati all' attività di programmazione.

Art. 6

(Progetti e accordi di programma)

(1)(2)

1. Per l'impostazione di iniziative di prioritaria rilevanza per il conseguimento dei fondamentali obiettivi di sviluppo economico e di riequilibrio territoriale la Giunta regionale promuove l'elaborazione di progetti di intervento a carattere settoriale o intersettoriale riguardanti l'intero territorio regionale o parti di esso.

2. Per la definizione e la realizzazione di interventi qualificati prioritari dal Piano regionale di sviluppo e per il conseguimento di obiettivi di riequilibrio territoriale la Regione può stipulare, ai fini di cui al comma 1, speciali accordi di programma con le Province. Tali accordi sono stipulati dall'Assessore alla programmazione, previa deliberazione della Giunta regionale, e sono approvati con decreto del Presidente della Regione da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione.

3. Gli accordi di cui al comma 2 attuano il coordinamento delle azioni di competenza della Regione e delle Province, definiscono le condizioni, i tempi e le procedure di controllo e di verifica per l'attuazione degli interventi, individuano le risorse finanziarie, l'ammontare dei finanziamenti e i soggetti realizzatori.

4. Ad avvenuta approvazione degli accordi la Regione trasferisce alle Province i corrispondenti mezzi finanziari, con le modalità stabilite negli accordi stessi.

Note:

Articolo sostituito da art. 5, primo comma, L. R. 27/1985

Articolo sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 13/2002