Legge regionale 24 gennaio 1981 , n. 7 - TESTO VIGENTE dal 31/08/2007

Norme sulle procedure della programmazione regionale e istituzione di organismi collegati all' attività di programmazione.

Art. 13

Funzione programmatoria delle Province

(1)

Le Province esercitano la funzione di coordinamento in materia di programmi economici e sociali loro riconosciuta ai sensi dell' ultimo comma del precedente articolo 2, provvedendo a raccogliere e ad armonizzare le indicazioni e le proposte degli Enti locali dei rispettivi territori.

Nell' esercizio di tale funzione le Province predispongono specifici progetti, elaborati in conformità a quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 30 agosto 1982, n. 72.

I progetti di cui al precedente comma sono trasmessi all' Ufficio di piano che ne cura l' istruttoria ai fini dell' inserimento nella proposta di Piano regionale di sviluppo.

Sono fatte salve le competenze che in materia di piani e di programmi la legislazione vigente affida alle Comunità montane e alla Comunità collinare.

Con successiva legge regionale saranno determinati i criteri per l' esercizio, da parte delle Province, della funzione di coordinamento in materia di pianificazione territoriale.

Note:

Articolo sostituito da art. 12, primo comma, L. R. 27/1985