Art. 3
Partecipazione alla programmazione
I Comuni e i loro Consorzi, le Comunitą montane e la Comunitą collinare partecipano alla programmazione nelle forme e nei modi previsti dalla presente legge.
Per la definizione degli indirizzi e le scelte del piano regionale di sviluppo, la Regione si avvale, dell' apporto autonomo delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, delle associazioni di categoria, degli organismi economici e delle forze sociali e culturali.
Note:
1 Parole soppresse al secondo comma da art. 2, primo comma, L. R. 27/1985