Legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7 - TESTO VIGENTE dal 31/08/2007
Norme sulle procedure della programmazione regionale e istituzione di organismi collegati all' attivitą di programmazione.
Art. 12
Coordinamento con le leggi regionali 24 luglio 1982,
n. 45 e 24 gennaio 1983, n. 11
(1)
Per l' elaborazione dei progetti organici di sviluppo di cui all'
articolo 2 della legge regionale 24 luglio 1982, n. 45
, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6 e 11 della presente legge.
Le norme di cui agli articoli 6 e 7 della
legge regionale 24 luglio 1982, n. 45
, sono abrogate.
Al
primo comma dell' articolo 1 della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 11
, le parole << ai sensi e per gli effetti dell' articolo 6, terzo comma, lettera b), della
legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7
>> sono sostituite dalle parole << ai sensi e per gli effetti dell' articolo 6, terzo comma, della
legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7
e successive modifiche ed integrazioni.
Note:
1
Articolo sostituito da art. 11, primo comma, L. R. 27/1985