Legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7 - TESTO VIGENTE dal 31/08/2007

Norme sulle procedure della programmazione regionale e istituzione di organismi collegati all' attivitą di programmazione.
Art. 12
Per l' elaborazione dei progetti organici di sviluppo di cui all' articolo 2 della legge regionale 24 luglio 1982, n. 45, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6 e 11 della presente legge.
Al primo comma dell' articolo 1 della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 11, le parole << ai sensi e per gli effetti dell' articolo 6, terzo comma, lettera b), della legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7 >> sono sostituite dalle parole << ai sensi e per gli effetti dell' articolo 6, terzo comma, della legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 11, primo comma, L. R. 27/1985