Art. 17
( ABROGATO )
Note:
1 Il Comitato per la direzione dell' Osservatorio del mercato regionale del lavoro, istituito con il presente articolo, e' soppresso dall' articolo 2 della legge regionale 23/97. Le funzioni amministrative di natura non consultiva sono trasferite alla Direzione regionale o al Servizio autonomo competente per materia.
2 Articolo abrogato da art. 86, comma 1, L. R. 1/1998
Art. 20
Articolazione del Comitato in Commissioni
e loro relazioni
Il Comitato, denominato << Comitato Consultivo per l' impiego delle risorse finanziarie >> è presieduto dall' Assessore regionale alle finanze e si articola in Commissioni, con competenze specifiche:
a) per i settori produttivi: agricoltura; industria; artigianato; commercio e turismo;
b) per i settori delle opere pubbliche e dell' edilizia abitativa.
Ciascuna delle Commissioni di cui al precedente comma elabora annualmente una relazione nella quale, sulla base di una stima delle risorse disponibili a sostegno degli investimenti, sono indicati i criteri per l' azione che la Regione, nei limiti delle proprie competenze, può svolgere nel settore, con specifico riferimento agli strumenti regionali di intervento finanziario e di agevolazione creditizia.
Le relazioni di cui al presente articolo sono raccolte in un unico documento, approvato dal Comitato e trasmesso al Presidente della Giunta regionale e al Consiglio regionale entro il 30 aprile di ogni anno.
Note:
1 Parole soppresse al terzo comma da art. 14, primo comma, L. R. 27/1985
Art. 21
Composizione del Comitato
La struttura e le modalità di funzionamento del Comitato e delle sottocommissioni sono determinati con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa.
Del Comitato faranno parte:
a) l' Amministrazione regionale e gli enti regionali interessati;
b) le rappresentanze delle Associazioni degli Enti locali;
c) le rappresentanze delle categorie imprenditoriali;
d) le aziende e gli istituti di credito ordinario e speciale operanti sul territorio regionale;
e) le società finanziarie regionali;
f) le rappresentanze degli organismi regionali delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.