Art. 14
Scambio di dati e informazioni tra l' Ufficio di piano e
le Province
L' Ufficio di piano fornisce alle Province ogni utile elemento conoscitivo per la predisposizione dei progetti di cui al precedente articolo.
Le Province sono tenute a fornire all' Ufficio di piano tutte le informazioni e i dati necessari ai fini degli adempimenti istruttori previsti per l' inserimento dei progetti da esse predisposti nella proposta di Piano regionale di sviluppo.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 13, primo comma, L. R. 27/1985