Art. 1
La Regione e la programmazione
La Regione adempie ai compiti della programmazione dello sviluppo economico e sociale del proprio territorio e dell' intera comunitą, ad essa assegnati dallo Statuto speciale e dalle leggi, attraverso gli atti e con le procedure disciplinati dalla presente legge ed impronta la propria azione legislativa, regolamentare e amministrativa al metodo della programmazione.
A tal fine la Regione predispone il piano regionale di sviluppo, il quale stabilisce gli indirizzi dello sviluppo economico e sociale, in armonia con le indicazioni contenute nel piano urbanistico regionale generale per quanto concerne gli aspetti territoriali.
La Regione partecipa mediante il piano regionale di sviluppo alla formazione della programmazione nazionale e ne realizza gli obiettivi nell' ambito delle proprie competenze.