Art. 1
Il termine per l' adozione da parte dei Comuni di cui agli allegati D ed E delle norme di attuazione del Piano urbanistico regionale generale, dei provvedimenti di cui al quarto comma dell' articolo 11 delle norme medesime, giā prorogato con la LR 31 agosto 1979, n. 55, č portato al 31 dicembre 1981.