Legge regionale 16 gennaio 1981, n. 2 - TESTO VIGENTE dal 30/06/1981
Norme straordinarie per la soppressione degli Enti ospedalieri e di altri enti ed il trasferimento delle relative gestioni alle UUSSLL.
Art. 4
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.