Legge regionale 16 gennaio 1981, n. 2 - TESTO VIGENTE dal 30/06/1981

Norme straordinarie per la soppressione degli Enti ospedalieri e di altri enti ed il trasferimento delle relative gestioni alle UUSSLL.
Art. 1
 
Ai fini dell' emanazione del provvedimento costitutivo delle Unità sanitarie locali di cui al terzo comma dell' articolo 24 della legge regionale 23 giugno 1980, n. 14, il trasferimento alle Unità sanitarie locali delle funzioni, dei beni e delle attrezzature degli enti ed uffici di cui vengono a cessare i compiti nelle materie proprie del servizio sanitario nazionale, avrà luogo a far tempo dal 1 luglio 1981, per gli enti ed altre gestioni di cui agli articoli 65, 66, 67 e 68 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
Qualora non sia avvenuta l' elezione del Comitato di gestione o del Presidente dell' Unità Sanitaria Locale entro il 90 giorno della proclamazione degli eletti, il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, nomina un Commissario straordinario che si sostituisce nelle attribuzioni di competenza degli organi non eletti.
Il Commissario provvederà, altresì, agli adempimenti relativi all' elezione dei nuovi organi entro il termine di scadenza del mandato, fissato nel decreto del Presidente della Giunta regionale.
In sede di prima applicazione il decreto di cui ai precedenti commi sarà emesso entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Note:
1 Secondo comma sostituito da art. 1, primo comma, L. R. 40/1981
2 Sostituito il terzo comma con 5 commi da art. 1, primo comma, L. R. 40/1981