Legge regionale 23 dicembre 1980 , n. 74 - TESTO VIGENTE dal 10/08/2019

Provvidenze a favore degli Enti fieristici che operano nella regione Friuli - Venezia Giulia.

Art. 1

Al fine di favorire gli Enti fieristici che perseguono la progressiva specializzazione merceologica di fiere, mostre ed esposizioni - con priorità per quelli che realizzano manifestazioni di carattere internazionale, nazionale o regionale - l' Amministrazione regionale concede:

a) finanziamenti e contributi straordinari per l' attuazione di programmi concernenti l' impianto e l' allestimento di comprensori fieristici ai sensi del Capo IV della legge regionale 27 novembre 1967, n. 26, e della legge regionale 11 giugno 1973, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, ivi compreso l' acquisto delle aree e degli immobili da destinare ai comprensori medesimi;

b) contributi per la realizzazione di specifici programmi proposti anche congiuntamente da tutti gli Enti fieristici e affidati per la realizzazione dalla Giunta regionale agli Enti stessi, secondo le modalità contenute nel regolamento di esecuzione approvato dalla Giunta regionale.

(1)(2)(3)(4)(5)

Note:

Parole sostituite al comma 1 da art. 44, comma 2, L. R. 2/1992 con effetto, ex articolo 54 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992

Parole aggiunte al primo comma da art. 8, comma 1, L. R. 13/2002

Parole sostituite al primo comma da art. 7, comma 64, L. R. 1/2003

Parole sostituite alla lettera b) del primo comma da art. 2, comma 73, lettera a), L. R. 24/2009

Parole sostituite alla lettera b) del primo comma da art. 2, comma 17, L. R. 13/2019