Legge regionale 23 dicembre 1980, n. 74 - TESTO VIGENTE dal 10/08/2019

Provvidenze a favore degli Enti fieristici che operano nella regione Friuli - Venezia Giulia.
Art. 3 bis
1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 49, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), la restituzione di somme erogate a titolo di incentivo agli Enti fieristici ai sensi e per gli effetti del capo II della legge regionale 11 giugno 1975, n. 30 (Modifiche, integrazioni e rifinanziamento della legge regionale 27 novembre 1967, n. 26, Capo IV), conseguente alla mancata o difforme realizzazione delle opere previste, č disposta senza applicazione degli interessi.>>.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 2, comma 73, lettera e), L. R. 24/2009