1. In deroga a quanto previsto dall'
articolo 49, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), la restituzione di somme erogate a titolo di incentivo agli Enti fieristici ai sensi e per gli effetti del
capo II della legge regionale 11 giugno 1975, n. 30 (Modifiche, integrazioni e rifinanziamento della
legge regionale 27 novembre 1967, n. 26, Capo IV), conseguente alla mancata o difforme realizzazione delle opere previste, č disposta senza applicazione degli interessi.>>.
1 Articolo aggiunto da art. 2, comma 73, lettera e), L. R. 24/2009