Art. 22
La Giunta regionale, contestualmente al parere sui piani attuativi, di cui al precedente articolo 16 determina la data entro la quale deve cessare la temporanea deroga del ricovero di coloro che siano stati accolti negli ospedali psichiatrici prima del 16 maggio 1978, e che, fattane richiesta, necessitino di trattamento psichiatrico in condizioni di degenza ospedaliera.