Art. 17
Al finanziamento degli interventi previsti dai programmi di cui all' articolo precedente si provvede:
a) per le spese di gestione di carattere sanitario, con la quota del fondo sanitario assegnato a ciascuna Unitā sanitaria locale;
b) ( ABROGATA );
c) per le spese di investimento relative alle strutture alternative, con appositi stanziamenti del bilancio della Unitā sanitaria locale sulla base dei contributi che l' Amministrazione regionale č autorizzata a concedere.
Note:
1 Parole sostituite al primo comma da art. 54, primo comma, L. R. 4/1984 con effetto, ex articolo 75 della medesima legge, dal 1° gennaio 1984.
2 Articolo sostituito da art. 13, primo comma, L. R. 21/1986 con effetto dal 1° gennaio 1986.
3 Parole soppresse al primo comma da art. 79, comma 11, L. R. 5/1994 con effetto dal 1° gennaio 1994.