Art. 14
L' attivitą di consulenza psichiatrica e psicologica si esplica nei riguardi dei degenti per altre affezioni, qualora presentino disturbi psichici che sia possibile diagnosticare e curare senza ricorrere al trasferimento dei degenti stessi nelle strutture del servizio; ovvero nei riguardi dei pazienti, in collaborazione con altri operatori sanitari del distretto, sia in forma ambulatoriale, sia a domicilio, sia in condizioni di degenza non obbligatoria presso reparti di ospedali generali.