Art. 13
L' attività di diagnosi e cura psichiatrica si esplica di norma a domicilio del paziente e presso le strutture territoriali del dipartimento, a tempo parziale o in modo continuativo, compresi i trattamenti sanitari obbligatori che non richiedono degenza ospedaliera.
L' attività di diagnosi e cura si esplica altresì, ove ricorrano le condizioni di legge, presso il servizio psichiatrico ospedaliero o presso la Clinica psichiatrica Universitaria convenzionata, ovvero, per i ricoveri volontari, presso gli altri reparti di degenza ospedaliera o della Clinica universitaria.