Art. 7
Il dipartimento per la salute mentale č coordinato da un medico specialista in psichiatria, nominato dal Presidente dell' Unitā sanitaria locale, scelto tra i membri del Comitato tecnico - funzionale che lo coadiuva nell' espletamento dell' incarico.
Il Comitato tecnico - funzionale č composto dai rappresentanti degli operatori medici e non medici del dipartimento.
Nel Comitato sono anche rappresentati gli operatori sociali delle eventuali strutture corrispondenti facenti parte del dipartimento.
I compiti del coordinatore e del Comitato sono determinati da apposito regolamento, che detta anche norme per le elezioni dei medesimi e per il funzionamento del dipartimento stesso.
Il regolamento č adottato dall' Unitā sanitaria locale.
A tal fine, la Giunta regionale approva, entro sei mesi dall' entrata in vigore della presente legge, uno schema di regolamento tipo.