Art. 24
Per le finalitā di cui alla lettera c) dell' articolo 17 della presente legge č autorizzata la spesa di lire 1 miliardo per l' esercizio 1980.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1980 viene istituito al Titolo II Sezione IV - Rubrica n. 6 - Categoria XI - il capitolo 7624 con la denominazione: << Contributi alle Unitā sanitarie locali per le spese di investimento relative alle strutture locali per le spese di investimento relative alle strutture alternative necessarie alla realizzazione del piano di deistituzionalizzazione dei lungodegenti psichiatrici e degli istituzionalizzati >> e con lo stanziamento di lire 1 miliardo per l' esercizio 1980, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 2000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1980 (Rubrica n. 6 - Partita n. 3 - dell' elenco n. 4 allegato al piano ed al bilancio medesimi).