Art. 23
Per le finalitā di cui alla lettera b) dell' articolo 17 della presente legge č autorizzata la spesa di lire 1.250 milioni per l' esercizio 1981 e la spesa di lire 750 milioni per ciascuno degli esercizi 1982 e 1983.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 viene istituito, con decorrenza dall' esercizio 1981, al Titolo I - Sezione IV - Rubrica n. 6 - Categoria IV - il capitolo 2530 con la denominazione: << Contributi alle Unitā sanitarie locali per le spese di gestione di carattere assistenziale e destinate alla deistituzionalizzazione dei lungodegenti psichiatrici e degli istituzionalizzati >> e con lo stanziamento di lire 2.000 milioni.
Al predetto onere di lire 2.000 milioni si fa fronte mediante storno dei seguenti capitoli del precitato stato di previsione per gli importi a fianco di ciascuno segnati:
capitolo 1953 per lire 1.700 milioni;
capitolo 6851 per lire 300 milioni.
L' onere di lire 750 milioni autorizzato per l' esercizio 1983 farā carico al corrispondente capitolo del bilancio per l' esercizio medesimo.