Art. 21
Dopo l' entrata in funzione delle Unitą sanitarie locali, l' ospedale psichiatrico e/o i reparti ospedalieri di lungodegenza psichiatrica (gią denominati succursali dell' ospedale psichiatrico), faranno parte del dipartimento per la salute mentale di cui al Capo II, articolo 5, della presente legge, sino alla cessazione della loro attivitą.