Legge regionale 23 dicembre 1980, n. 72 - TESTO VIGENTE dal 29/04/1994

Disciplina delle funzioni per la tutela della salute mentale.
Art. 19
Per gli scopi di cui alla lettera c) dell' articolo 17, i finanziamenti regionali sono destinati, in particolare:
a) alla ristrutturazione, riconversione, adattamento e riparazione degli edifici che, giā sede di ospedali psichiatrici o di sezione di degenza di lungodegenti psichiatrici, siano destinati a strutture di deistituzionalizzazione;
b) alla costruzione o acquisto di nuovi edifici e di aree per centri diurni assistenziali e di riabilitazione, anche in zone agricole e di montagna;
c) alla dotazione di arredi ed attrezzature tecnico economali per le strutture di cui alle precedenti lettere a) e b).

L' erogazione dei finanziamenti regionali č disposta previa acquisizione dei seguenti atti:
a) per opere:
- deliberazione del Comitato di gestione della Unitā sanitaria locale, resa esecutiva, con cui si approva il progetto e si indicano i mezzi di finanziamento per la parte eccedente il contributo regionale;
- progetto esecutivo;
- concessione di edificare;
b) per l' acquisto di aree e di edifici:
- deliberazione del Comitato di gestione dell' Unitā sanitaria locale, resa esecutiva, con la quale si approva lo schema di contratto di acquisto e si indicano i mezzi di finanziamento per la parte eccedente il contributo regionale;
- atto preliminare di acquisto;
- relazione tecnico - economica sulle caratteristiche dell' immobile e sull' impiego cui č destinato.

Note:
1 Integrata la disciplina del quinto comma da art. 105, quinto comma, L. R. 75/1982
2 Articolo sostituito da art. 15, primo comma, L. R. 21/1986 con effetto dal 1° gennaio 1986.