Art. 15
Le attività di riabilitazione e reintegrazione sono dirette a favorire il reinserimento dei disturbati mentali nell' ambito comunitario, in particolare, di quelli dimessi dagli ospedali psichiatrici e dalle divisioni neuropsichiatriche.
L' attività di riabilitazione si svolge nel territorio e consiste in attività terapeutiche per il recupero sociale degli stessi pazienti.
Il servizio di reintegrazione consiste negli interventi volti a responsabilizzare i pazienti predetti coinvolgendo anche il loro ambito di appartenenza e si esplica presso la sede del centro di salute mentale e presso le strutture abitative etero e autogestite (foyer, gruppi-appartamento) e promuovendo altresì situazioni occupazionali protette e non protette.