Art. 12
Il servizio per l' emergenza viene svolto con continuità dalla guardia psichiatrica e tende ad individuare la migliore soluzione disponibile per la persona che manifesta disturbi mentali, garantendole l' occorrente assistenza a domicilio o presso presidi.
Nell' ambito degli interventi dell' emergenza psichiatrica si situa, altresì, la competenza dei medici del dipartimento nel convalidare, ai sensi dell'
articolo 34, quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, la proposta di trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera per malattie mentali.
Il piano sanitario regionale determina la sede della guardia psichiatrica e i criteri per la pronta disponibilità psichiatrica.
Per l' assistenza a bordo durante il trasporto di ammalati psichiatrici il servizio di emergenza od altro presidio dispone la presenza di personale adeguato.