Art. 10
Il servizio speciale psichiatrico ospedaliero è istituito presso determinati ospedali generali, secondo le previsioni del Piano regionale, ed ha una disponibilità di non più di 15 posti letto.
L' attività di diagnosi e cura presso il servizio è prestata dalla equipe medico - professionale territoriale in guisa che sia garantita la continuità dell' intervento sanitario a tutela della salute mentale.
Il personale addetto al servizio opera nell' interno dell' ospedale nel rispetto delle norme vigenti nell' ordinamento ospedaliero.