Legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70 - TESTO VIGENTE dal 19/02/1998

Attribuzione delle funzioni, dei beni e del personale degli Enti soppressi con l' articolo 1 bis introdotto nel DL 18 agosto 1978 n. 481 con legge di conversione 21 ottobre 1978 n. 641 e trasferiti alla Regione.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Articolo 8 bis aggiunto da art. 4, primo comma, L. R. 53/1982
2 Articolo 8 ter aggiunto da art. 4, primo comma, L. R. 53/1982
3 Articolo 8 quater aggiunto da art. 4, primo comma, L. R. 53/1982
4 Integrata la disciplina della legge da art. 7, primo comma, L. R. 83/1983
CAPO II
 Attribuzione agli Enti locali
Art. 2
 
Note:
1 Secondo comma abrogato da art. 30, comma 1, L. R. 51/1993 con effetto dal 1° gennaio 1994.
2 Terzo comma abrogato da art. 30, comma 1, L. R. 51/1993 con effetto dal 1° gennaio 1994.
3 Quarto comma abrogato da art. 30, comma 1, L. R. 51/1993 con effetto dal 1° gennaio 1994.
4 Quinto comma abrogato da art. 30, comma 1, L. R. 51/1993 con effetto dal 1° gennaio 1994.
Art. 3
 
A far tempo dalla medesima data i Comuni succedono, a tutti gli effetti, nei rapporti giuridici attinenti ai beni trasferiti, compresi gli eventuali rapporti di mutuo costituiti per la realizzazione o per l' acquisto degli stessi.
Le modalità ed i termini della concessione verranno determinati con apposite deliberazioni della Giunta regionale adottate su proposta dell' Assessore alle finanze.
Possono, infine, rimanere in dotazione del patrimonio regionale quei beni che risultino utilizzabili direttamente dall' Amministrazione regionale per le proprie esigenze funzionali.
Note:
1 Parole aggiunte al primo comma da art. 1, primo comma, L. R. 83/1983
2 Integrata la disciplina del primo comma da art. 2, primo comma, L. R. 83/1983
3 Terzo comma interpretato da art. 3, primo comma, L. R. 83/1983
4 Quarto comma interpretato da art. 4, primo comma, L. R. 83/1983
5 Quinto comma abrogato da art. 5, primo comma, L. R. 83/1983
6 Integrata la disciplina del quarto comma da art. 11, L. R. 83/1983
7 Aggiunti dopo il quarto comma 2 commi da art. 59, comma 1, L. R. 29/1990
8 Parole sostituite al quinto comma da art. 73, comma 1, L. R. 18/1993
Art. 5

( ABROGATO )

Note:
1 Terzo comma sostituito da art. 5, secondo comma, L. R. 83/1983
2 Parole sostituite al terzo comma da art. 44, primo comma, L. R. 33/1986
3 Parole sostituite al terzo comma da art. 76, comma 1, L. R. 3/1988 con effetto, ex articolo 92 della medesima legge, dal 1° gennaio 1988.
4 Articolo abrogato da art. 30, comma 1, L. R. 51/1993 con effetto dal 1° gennaio 1994.
Art. 6

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 30, comma 1, L. R. 51/1993 con effetto dal 1° gennaio 1994.
CAPO III
 Beni assegnati in gestione
agli Istituti Autonomi per le Case Popolari
Art. 8
Per le assegnazioni degli alloggi dell' ente soppresso, compresi quelli in costruzione, ovvero dallo stesso posseduti in forza dell' articolo 6 della legge 14 ottobre 1960, n. 1219, continueranno ad applicarsi, per un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le condizioni, le modalità ed i criteri già stabiliti dall' ente medesimo in applicazione dell' articolo 5 dello statuto.
La conferma di cui al precedente comma dovrà essere fatta pervenire all' Istituto autonomo per le case popolari della regione territorialmente competente nell' osservanza delle modalità che saranno dallo stesso fissati.
Gli istituti autonomi per le case popolari competenti per territorio sono delegati all' espletamento degli adempimenti di cui al precedente comma, nonché di quelli connessi all' attuazione del riscatto in conformità a quanto previsto dalla suindicata deliberazione del Consiglio d' amministrazione dell' ente soppresso ed alla stipulazione dei relativi contratti per conto ed in nome della Regione.
Note:
1 Integrata la disciplina del secondo comma da art. 1, primo comma, L. R. 53/1982
2 Quarto comma sostituito da art. 2, primo comma, L. R. 53/1982
3 Aggiunti dopo il quarto comma 5 commi da art. 3, primo comma, L. R. 53/1982
4 Secondo comma interpretato da art. 3, primo comma, L. R. 83/1983
5 Decimo comma abrogato da art. 5, primo comma, L. R. 83/1983
6 Articolo interpretato da art. 6, primo comma, L. R. 83/1983
7 Integrata la disciplina del sesto comma da art. 44, primo comma, L. R. 25/1985
8 Integrata la disciplina del primo comma da art. 1, comma 3, L. R. 34/1993
9 Integrata la disciplina del quarto comma da art. 1, comma 1, L. R. 34/1993
10 Integrata la disciplina del quinto comma da art. 1, comma 1, L. R. 34/1993
Art. 8 ter
L' amministrazione regionale, che in applicazione dell' articolo 3, secondo comma, del DPR 18 dicembre 1979, n. 839, e dell' articolo 16, quinto comma, della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70, provvede al pagamento dei mutui già contratti dal soppresso Ente nazionale per lavoratori rimpatriati e profughi per la costruzione delle proprie strutture immobiliari, procederà alla cancellazione delle ipoteche, connesse con tali mutui, gravanti sugli alloggi concessi o da concedere in riscatto, ad avvenuta estinzione dei mutui suddetti.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 4, primo comma, L. R. 53/1982
2 Articolo interpretato da art. 6, primo comma, L. R. 83/1983
CAPO IV
 Beni del soppresso
Ente Nazionale per le Tre Venezie
assegnati in gestione ad enti regionali
dipendenti
Art. 9
I beni mobili ed immobili esistenti nel Friuli-Venezia Giulia e già di spettanza del soppresso Ente Nazionale per le Tre Venezie sono sottoposti al seguente regime giuridico:
1) beni esistenti nei Comuni classificati montani ed aventi vocazione silvo - pastorale, restano in dotazione al patrimonio regionale, con affidamento della gestione all' Azienda regionale delle foreste, salva la possibilità di successivo trasferimento in proprietà di parte degli stessi agli enti locali territoriali per finalità di carattere economico e sociale;
2) altri beni esistenti nei Comuni classificati montani, sono assegnati dall' Amministrazione regionale in proprietà ai Comuni per finalità di carattere economico e sociale, rimanendo in dotazione al patrimonio regionale beni suscettibili di destinazione a fini di istituto dell' Amministrazione stessa, ovvero i beni la cui assegnazione per finalità di carattere economico e sociale non sia stata richiesta dai Comuni;
3) beni esistenti nei Comuni non classificati montani, sono assegnati all' Ente regionale per lo sviluppo dell' agricoltura, con autorizzazione dello stesso alla gestione diretta dei beni mobili ed immobili, ivi comprese le aziende agricole, ovvero alla loro cessione in affitto ed eccezionalmente in comodato a favore di Enti pubblici, di Associazioni riconosciute il cui scopo precipuo sia quello della valorizzazione agricola, zootecnica e sperimentale secondo le direttive che saranno stabilite dall' Amministrazione regionale.

Nell' ipotesi prevista al punto 3) viene fatta salva la possibilità di separato trasferimento in proprietà di parte dei beni stessi agli Enti locali territoriali qualora nei rispettivi strumenti urbanistici in vigore o in forza di atti giuridico - amministrativi di data anteriore all' entrata in vigore della presente legge, e sempre che ricorrano comprovate esigenze di interesse pubblico, siano previsti trasferimenti in proprietà sia a titolo gratuito che oneroso.
In deroga al disposto dell' articolo 9 della legge regionale 25 ottobre 1966, n. 29, sui terreni di cui al primo comma, punto 1), del presente articolo, continua a praticarsi l' esercizio della caccia secondo la normativa vigente.
Note:
1 Parole aggiunte al primo comma da art. 10, primo comma, L. R. 75/1983
2 Parole sostituite al primo comma da art. 9, primo comma, L. R. 83/1983
3 Integrata la disciplina del primo comma da art. 36, L. R. 16/1996
4 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 46, comma 4, L. R. 42/1996
CAPO V
 Norme transitorie e finali
Art. 11

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 12, comma 22, L. R. 3/1998 , con effetto, ex articolo 33 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1998.
Art. 15
 
Per il personale non di ruolo previsto dall' ultimo comma dell' articolo 5 del DPR 18 dicembre 1979, n. 839, ed in servizio presso le strutture operative e gli uffici periferici degli Enti contemplati dalla presente legge, la Regione subentra nei relativi rapporti di lavoro, ferme restando la natura e le condizioni degli stessi.
Art. 16
Al personale assunto spetta il trattamento economico corrispondente allo stipendio iniziale già previsto per il personale non di ruolo di analogo livello della struttura degli enti di cui all' articolo 1 della presente legge, alla quale viene adibito.
Al personale straordinario assunto per le esigenze delle aziende agricole del soppresso Ente Tre Venezie si applicano i contratti collettivi di lavoro disciplinanti il settore.
Note:
1 Primo comma sostituito da art. 3, primo comma, L. R. 55/1981
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 11, primo comma, L. R. 95/1981
3 Parole aggiunte al quinto comma da art. 10, primo comma, L. R. 83/1983
CAPO VI
 Norme finanziarie
Art. 22
 
Per le finalità previste dall' ultimo comma del precedente articolo 13 è autorizzata per il piano finanziario 1980-1982, per il periodo relativo agli esercizi 1981 e 1982, la spesa di lire 800 milioni.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980- 1982 vengono istituiti, con decorrenza dall' esercizio 1981, al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 3 - Categoria IX - i seguenti capitoli:
- capitolo 6712 con la denominazione: << Spese per il pagamento dei ratei dei mutui già contratti dal soppresso ENLRP per la costruzione di proprie strutture immobiliari (spesa obbligatoria) >> e con lo stanziamento di lire 1.200 milioni, cui si provvede con l' entrata di pari importo prevista sul capitolo 717 dello stato di previsione dell' entrata del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982, sul quale viene iscritto, per il piano, lo stanziamento di lire 1.200 milioni;
- capitolo 6713 con la denominazione: << Spese per l' ultimazione delle opere già avviate dal soppresso Ente Nazionale per lavoratori rimpatriati e profughi >> e con lo stanziamento di lire 800 milioni, cui si provvede con la maggior entrata prevista sul capitolo 716 del precitato stato di previsione dell' entrata, sul quale viene iscritto, per il piano, lo stanziamento di lire 800 milioni.

Le spese autorizzate con il precedente primo comma faranno carico, negli esercizi dal 1983 al 1990, ai capitoli corrispondenti al precitato capitolo 6712.
Per quanto riguarda l' esercizio 1980, gli eventuali stanziamenti da iscriversi sui precitati capitoli 6712 e 6713 verranno determinati con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, da registrarsi alla Corte dei conti, mediante prelevamento dal capitolo 6710 e, rispettivamente, dal capitolo 6711 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1980.