Art. 1
Fino all' entrata in vigore delle norme di riordino organico delle materie di competenza regionale nelle quali rientrano le funzioni amministrative gią esercitate nel Friuli - Venezia Giulia dagli enti soppressi con l' articolo 1 bis introdotto nel DL 18 agosto 1978 n. 481 dalla legge di conversione 21 ottobre 1978 n. 641 e trasferite con il
DPR 18 dicembre 1979 n. 839, le funzioni medesime sono attribuite, a far tempo dal giorno successivo alla entrata in vigore della presente legge, agli enti locali territoriali e sono esercitate secondo le modalitą indicate al successivo Capo II, salve le eccezioni specificate allo stesso Capo II ed al Capo III.
Le funzioni trasferite e non attribuite, ai sensi del comma precedente, saranno esercitate dalla Regione attraverso i propri organi ed uffici. I beni relativi, acquisiti al demanio e patrimonio regionale o che, comunque, passano alla Regione, potranno essere affidati - secondo le modalitą indicate al successivo Capo IV - in gestione a tempo indeterminato, salvo revoca da parte della Giunta regionale, ad enti regionali dipendenti avuto riguardo alla natura, destinazione ed utilizzazione degli stessi in relazione alle finalitą istituzionali degli enti.