Art. 21
Per le finalitā previste dal precedente articolo 10 č autorizzata, per gli esercizi dal 1980 al 1982, la spesa complessiva di lire 20 milioni, di cui lire 10 milioni per l' esercizio 1980.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1980 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria IX - il capitolo 7164 con la denominazione: << Spese per l' incremento ippico >> e con lo stanziamento complessivo di lire 20 milioni per gli esercizi dal 1980 al 1982, di cui lire 10 milioni per l' esercizio 1980.
Ai sensi degli articoli 2, primo comma, e 8, secondo e sesto comma, della
legge regionale 29 aprile 1976, n. 12, il precitato capitolo 7164 viene inserito nell' elenco n. 1 allegato al piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 ed al bilancio per l' esercizio finanziario 1980.