Legge regionale 17 dicembre 1980, n. 69 - TESTO VIGENTE dal 23/01/1986

Provvedimenti urgenti per l' occupazione giovanile in attuazione della legge 29 febbraio 1980, n. 33.
Art. 5
 
I giovani, che avendo superato l' esame di idoneità sono iscritti nella graduatoria di cui al precedente articolo 4, riprendono ovvero continuano a svolgere la propria attività con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, di norma, presso l' ente che li ha utilizzati, e ciò fino all' immissione nei ruoli degli enti di cui all' articolo 1.
Ai giovani di cui ai commi precedenti spetta, fino all' immissione nei ruoli, il trattamento giuridico, assistenziale e previdenziale dei dipendenti dell' ente di appartenenza, nonché il trattamento economico iniziale previsto per il personale di ruolo appartenente al medesimo livello funzionale.
Per i giovani che hanno superato l' esame di idoneità, i contratti stipulati ai sensi della legge 1 giugno 1977, n. 285 e della legge regionale 19 giugno 1978, n. 73 si intendono risolti dalla data di inizio del rapporto di lavoro a tempo indeterminato di cui al primo comma.
Su proposta dell' Assessore al lavoro, assistenza sociale, emigrazione e cooperazione, la Giunta regionale approva annualmente i piani di riparto dei fondi disponibili, rispettivamente sui capitoli 8558 e 8559 di cui al successivo articolo 10, tra gli enti di cui all' articolo 1.
Per l' anno 1981, i piani di riparto sono approvati relativamente al periodo intercorrente tra la data di pubblicazione della graduatoria di cui al precedente articolo 4 e la data del 31 dicembre 1981.
I criteri di ripartizione dei finanziamenti e le modalità di rendicontazione sono approvati con deliberazione della Giunta regionale.
Note:
1 Integrata la disciplina del secondo comma da art. 1, primo comma, L. R. 90/1981