Art. 7
La Regione effettua una ricognizione dei posti disponibili nei ruoli organici degli Enti di cui all' articolo 1 per individuare le possibilità di collocazione dei giovani iscritti nella graduatoria istituita ai sensi della presente legge.
Agli stessi fini, gli Enti di cui all' articolo 1, compresi quelli che non hanno stipulato contratti ai sensi della
legge 1 giugno 1977, n. 285 e della
legge regionale 19 giugno 1978, n. 73, comunicano alla Regione, entro trenta giorni dall' entrata in vigore della presente legge, il numero dei posti disponibili e le richieste numeriche di personale per la copertura degli stessi, specificando qualifiche e profili professionali, oltre che la sede di lavoro.
Gli Enti medesimi comunicano altresì alla Regione, entro trenta giorni dalla data di conclusione delle operazioni di revisione delle proprie dotazioni organiche, le ulteriori disponibilità di posti accertate. Successivamente, con scadenza trimestrale, comunicano gli ulteriori posti disponibili a seguito di pensionamento, dimissioni, etc.