Art. 4
La graduatoria unica č articolata per livelli funzionali statali e, nell' ambito di ciascun livello, per qualifiche e profili professionali corrispondenti a quelli in base ai quali sono stati stipulati i contratti e le convenzioni ai sensi della
legge 1 giugno 1977, n. 285 e della
legge regionale 19 giugno 1978, n. 73.
L' individuazione dei profili professionali risulterā anche dall' esame dei progetti specifici relativi.
I giovani che hanno superato l' esame previsto nell' articolo 2 della presente legge, sono iscritti, con deliberazione della Giunta regionale, nella graduatoria di cui al precedente comma e collocati nella posizione iniziale del livello funzionale per accedere al quale hanno sostenuto l' esame stesso.
L' iscrizione nella graduatoria avviene secondo l' ordine cronologico determinato dalla data nella quale ha avuto inizio il rapporto di lavoro.
Nei confronti dei giovani il cui rapporto di lavoro ha avuto inizio alla medesima data, l' ordine di precedenza č determinato dal punteggio riportato nell' esame di idoneitā.