Art. 2
I giovani assunti con i contratti, di cui all' articolo 1 della presente legge, sono ammessi esclusivamente all' esame relativo alla qualifica iniziale di ciascuna carriera cui è equiparabile la qualifica professionale in base alla quale è avvenuta l' assunzione.
L' esame consiste nella valutazione dei titoli con particolare riguardo a quelli professionali e di servizio acquisiti dai giovani stessi durante l' esecuzione dei progetti, nonché in una prova scritta o pratica integrata da un colloquio, finalizzati alla valutazione delle esperienze di lavoro acquisite.
L' esame di idoneità è effettuato al più presto e comunque entro sei mesi dall' entrata in vigore della presente legge.
Per i giovani il cui rapporto di lavoro scade in data successiva l' esame è effettuato almeno trenta giorni prima della data di scadenza medesima e, comunque, entro il 30 settembre 1981.
Nei confronti dei giovani che non partecipano all' esame di idoneità, salvi i casi di comprovato impedimento per gravi motivi per i quali con deliberazione della Giunta regionale è disposta l' effettuazione dell' esame in un turno successivo, e nei confronti di quelli che non superano l' esame stesso, il rapporto di lavoro è risolto di diritto alla scadenza del contratto, eventualmente come prorogato.