Art. 6
Tutti i contratti da stipularsi ai fini dell' attuazione degli interventi determinati dalla Giunta regionale ai sensi dell' articolo 2 sono considerati urgenti agli effetti delle modalità di aggiudicazione, secondo quanto previsto dall' articolo 41 del RD 23 maggio 1924, n. 827.
La Giunta è autorizzata ad approvare in via di sanatoria i contratti che - per ragioni di urgenza - siano stati stipulati prima dell' entrata in vigore della presente legge e che rientrino nel quadro degli interventi previsti dall' articolo 2.
Per l' attuazione degli interventi della presente legge potranno essere disposte aperture di credito senza limiti d' importo e di oggetto.