Art. 5
L' Amministrazione regionale č autorizzata, anche in via di sanatoria, a cedere in proprietā a titolo gratuito alle Amministrazioni regionali interessate, agli Enti locali delle zone colpite dal sisma, al Commissario straordinario del Governo i beni mobili registrati, gli elementi prefabbricati, i ricoveri di fortuna di vario tipo, i mezzi e le attrezzature, gli arredi, i materiali e quant' altro acquistato con le somme affluite al Fondo o comunque giā di sua proprietā che sarā ritenuto necessario all' opera di soccorso alle zone predette.