Art. 2
La dotazione iniziale del Fondo di cui al primo comma dell' articolo 1 e le somme che via via affluiranno al Fondo stesso saranno utilizzate per interventi straordinari a favore delle popolazioni colpite dal sisma. I predetti interventi saranno determinati con propria deliberazione dalla Giunta regionale, sentita la prima Commissione consiliare - Affari della Presidenza, Enti locali, Finanze, Bilancio e Programmazione.